1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili). - 1. Ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spetta una detrazione degli importi versati a tale titolo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale stabilita nelle seguenti misure:
a) in misura totale, se il reddito non è superiore a 30.000 euro;
b) nella misura del 50 per cento, se il reddito è superiore a 30.000 euro ma non a 50.000 euro;
c) nella misura del 30 per cento, se il reddito è superiore a 50.000 euro.
2. La detrazione di cui al comma 1 non si applica per le abitazioni di lusso, anche se adibite ad abitazione principale».
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.